Premessa
L'Organizzazione Australiana per le Informazioni e la Sicurezza (ASIO) è stata istituita con una direttiva del 1949, emanata dall'allora Primo Ministro, successivamente modificata con legge nel 1956 e da ultimo disciplinata, nel 1979, con l'Asio Act (n. 113/79) e ulteriormente emendata nel 1986 (n. 101/86).
Organizzazione e compiti
I compiti istituzionali demandati al Servizio prevedono la raccolta e la valutazione delle informazioni inerenti alla sicurezza nazionale, intesa come protezione alle autorità e al popolo del Commonwealth e degli Stati confederati contro qualsiasi forma di attività illegale straniera sul proprio territorio.
Le materie oggetto di competenza sono:
- spionaggio;
- sovversione;
- terrorismo.
L'ASIO è organo consultivo del Governo e delle Autorità dipartimentali in ordine a problemi riguardanti la sicurezza dello Stato.
Esprime pertanto pareri per la concessione di nulla osta per la Sicurezza, rilascio passaporti e permessi di soggiorno.
Tutto il personale dell'Organizzazione non è autorizzato a svolgere compiti di p.g. né ha poteri giurisdizionali.
Al vertice del Servizio è posto un Direttore Generale, nominato dal Governatore Generale su proposta del Primo ministro, sentito il parere del leader dell'Opposizione alla Camera dei Rappresentanti, che esercita le proprie funzioni nell'ambito delle disposizioni della legge, e delle direttive generali impartitegli dal Ministro della Giustizia (Attorney-General). Egli è direttamente coadiuvato da un Vice Direttore, un Capo di Gabinetto ed un consigliere giuridico. La struttura ordinamentale è di tipo gerarchico.
Attività e operazioni di intelligence
Le direttive sull'attività di intelligence dell'ASIO vengono impartite dal Ministro della Giustizia da cui dipende funzionalmente il Direttore Generale dell'Organismo.
Il Ministro può autorizzare, con un provvedimento ad hoc (warrant), il Direttore Generale ad effettuare operazioni d'intelligence (perquisizioni su regolare mandato, con possibilità di sequestro di ogni prova o documento attinente all'oggetto del provvedimento e a far uso di strumenti di ascolto e registrazione in ambienti o su linee telefoniche, per un massimo di sei mesi).
Il Direttore Generale è tenuto, per ogni autorizzazione rilasciata, a far pervenire al Ministro un rapporto scritto inteso a dimostrare come l'azione così autorizzata abbia consentito all'Organizzazione di assolvere le sue funzioni, permettendo l'assunzione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza.
Le informazioni ritenute di particolare importanza vengono così trasmesse personalmente dal Direttore Generale, o da un funzionario del Servizio da lui appositamente delegato, agli organi esterni con le modalità ritenute più appropriate per il conseguimento di obiettivi comuni di sicurezza.
I "pareri di sicurezza" e il Tribunale di Appello per la Sicurezza
La quarta parte della legge istitutiva è dedicata ai "Pareri sulla Sicurezza" intesi quali deliberazioni espresse dall'Organizzazione nei confronti di persone che ricoprano cariche ed abbiano accesso ad informazioni o ad aree riservate e che quindi necessitano di adeguato nulla osta di affidabilità. A tal riguardo vengono quindi redatti i c.d. Security assessments. I pareri considerati sfavorevoli (adverse) o riservati (qualified) debbono essere accompagnati da un rapporto motivato e prevedono la possibilità di intraprendere una "azione amministrativa prescritta" (prescribed administrative action) ossia un'azione legale da intraprendere dinanzi al Tribunale di Appello per la Sicurezza (Security Appeals Tribunal).
I "Pareri di sicurezza" debbono essere sempre redatti in forma scritta e corredati da una dichiarazione dei motivi che li hanno ispirati ed, in particolare, debbono contenere la globalità dell'informazione che è stata utilizzata dall'Organizzazione per assemblare il parere.
Un parere riservato (qualified) o sfavorevole (adverse), una volta trasmesso all'Ufficio competente, deve essere notificato, entro 14 giorni dalla ricezione, alla persona interessata, facendole pervenire una copia del parere ed informandola, nelle forme previste, del diritto di ricorrere in appello presso il Tribunale per la Sicurezza.
Esso è composto da un Presidente, da più Vice Presidenti scelti tra magistrati o ex magistrati di Tribunali di Stato o di tribunali istituiti dal Parlamento, e da membri del Tribunale scelti tra i magistrati o ex magistrati di Tribunali di Stato o Tribunali istituiti dal Parlamento, a condizione che non abbiano ricoperto o ricoprano alcuna carica o funzione all'interno dell'Organizzazione.
I controlli: Comitato Parlamentare Misto e Ispettore Generale
Per quanto riguarda l'aspetto relativo agli organi preposti a garantire la trasparenza dell'operato dei Servizi, è espressamente prevista e regolamentata dalla Legge istitutiva n. 101/86 l'istituzione di un "Ispettore Generale alle Informazioni e Sicurezza".
L'Ispettore Generale è nominato direttamente dal Governatore Generale.
Conformemente alla suddetta normativa, le funzioni dell'Ispettore Generale in relazione all'ASIO sono:
- a richiesta del Ministro responsabile, esaminare ogni materia che abbia relazione con l'osservanza da parte dell'ASIO delle leggi del Commonwealth, degli Stati e dei Territori; l'osservanza da parte dell'ASIO delle direttive ed indicazioni impartite dal Ministro responsabile; la correttezza di particolari attività dell'ASIO; l'efficacia e la rispondenza delle procedure dell'ASIO in relazione a legalità o azioni o pratiche dell'ASIO che siano o potrebbero costituire violazione dei diritti umani;
- a richiesta del Ministro responsabile, indagare in merito alle procedure all'ASIO relative ai ricorsi di impiegati dell'ASIO;
- a richiesta del Ministro responsabile, indagare in merito all'azione (eventuale) che dovrebbe essere avviata per proteggere i diritti dei cittadini.
Esso dunque esplica funzioni di garante legale per il regolare e trasparente andamento dell'attività dell'Organizzazione.
Esiste inoltre un "Comitato Parlamentare Misto" costituito da 7 membri (3 senatori e 4 della Camera dei Rappresentanti) che rappresentano l'intera varietà delle forze politiche presenti in Parlamento.
Motivi di incompatibilità con la carica di membro del Comitato sono:
- ricoprire la carica di Ministro, Presidente del Senato, portavoce della Camera dei Rappresentanti o Presidente o Vice presidente di Comitati del Senato o della Camera.
Le funzioni del Comitato sono:
- rivedere gli aspetti delle attività dell'Organizzazione;
- riferire al Ministro e a ciascuna Camera del Parlamento i commenti e le proprie proposte in materia di controllo.
COMUNITA' D'INTELLIGENCE AUSTRALIANA